Il GLIC di Cadro ottiene ragione dal Tribunale Federale:
ossia grazie al ricorso a Cadro si potrà votare no con valore decisionale!

 

Il Gruppo di lavoro interpartitico di Cadro (GLIC) ha appreso dalla stampa la notizia che il ricorso presso il Tribunale Federale era stato respinto. Con esso si intendeva precisamente tutelare i diritti dei firmatari della petizione maggioritaria, contraria all'avvio di una procedura di aggregazione con Lugano.

Orbene contrariamente ai primi commenti apparsi frettolosamente, si tratta di una vera e propria vittoria della strategia del GLIC di Cadro.

Solo grazie al lavoro di questo eccezionale gruppo civico, per la prima volta il Consiglio di Stato del Canton Ticino è stato costretto a scrivere nero su bianco e di fronte al Tribunale Federale, che rispetterà l'esito della votazione e non proporrà la fusione coatta. In effetti ciò non è legalmente previsto in quanto normalmente in Ticino le votazioni sulle fusioni sono solo consultive e la decisione finale spetta al Cantone! Ora i cittadini di Cadro, il cui Municipio ha rifiutato e quindi non trattato il progetto, si sono guadagnati una votazione dove semplicemente potranno far valere con pieno diritto la loro volontà di fronte a un progetto così viziato e arrogantemente proposto.

Sul tema il Municipio di Cadro ha espresso la sua contrarietà ben motivata e il GLIC ha spiegato i motivi civici e di difesa dei propri diritti, più che validi anche per chi si è mantenuto neutrale.

Tutto il dibattito costruito su presunte ragioni economiche, serve semplicemente a far dimenticare il risultato dell'accentramento del potere, le sue conseguenze meno evidenti e quelle palesi come la perdita del proprio Comune, ove invece esercitare il controllo ed accedere alle decisioni è cosa ovvia cresciuta col sistema federale svizzero di decentramento e della democrazia diretta.

Al TF dalla solenne sede di Mon Repos di Losanna, riconosciamo una qualità umana di decidere prettamente svizzera, che non pretende infallibilità ma raccoglie gli elementi che consentono un costante e responsabile agire dei suoi attori. Certo sarebbe stato più elegante e indipendente un giudizio espresso dai tre giudici, in modo neutro senza la compartecipazione dell'unico giudice ticinese.

Eccolo comunque sottolineare nelle motivazioni la legittimità dei ricorrenti a tutelare la difesa della volontà popolare, quando il CdS chiedeva il puro rigetto del ricorso. Non giunge ad invalidare la procedura ma stabilisce che i ricorrenti hanno pieno diritto al rispetto della loro volontà espressa in votazione! Votare con valore decisionale è uno degli aspetti cruciali da modificare nella legge contestata, che solo per un cavillo il CdS ha evitato venisse messa in discussione a Losanna!

E ora il CdS con esercizio inconsueto lo deve sottoscrivere nel suo documento ufficiale redatto per la popolazione (senza alcun parere dei contrari). Ecco che la votazione coatta da consultiva si trasforma in decisiva, ma solo per Cadro. Si legge infatti che l'intero progetto cadrebbe solo col voto negativo di Lugano. A che pro i dibattiti e le votazioni consultive negli altri Comuni, se Lugano, Comune al pari degli altri (che non informa nemmeno i suoi quartieri), può tutto fare?

Ci si dovrebbe persino chiedere se questo consenso sia effettivamente stato vagliato correttamente anche dove le fusioni sono andate in porto finora, sempre solo con voto consultivo.

A questo punto la sconsideratezza del procedere è manifesta e sconfessa l'intero progetto che appare indecentemente puntellato e pretestuoso fin dove il pudore avrebbe voluto evitare.

                        Per il GLIC Gruppo di lavoro interpartitico di Cadro, Gian Marino Martinaglia

 

Estratti della sentenza del TF del 9 agosto 2007:

(pag. 4)«“i ricorrenti hanno il diritto a che la votazione consultiva, che di massima rappresenta l'unica possibilità attraverso la quale essi possono esprimere la loro volontà, rispetti il loro diritto di voto»

(pag 9 riferito allo studio di aggregazione) .. «anche se la sua assenza non integra ancora, seppur di poco, gli estremi per una violazione del diritto di voto»

(pag. 5 riferito alla risposta del CdS) «..il CdS contesta la legittimazione a ricorrere degli insorgenti, sostenendo che non sarebbero particolarmente toccati dalle decisioni impugnate. L'assunto non regge.»